Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa:

          a) di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

          b) di 23.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»

 

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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.